
Rifugiato, dal francese rèfugié (fuggito), o Esule, dal latino ex (fuori) solum (suolo), è colui che, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, è costretto a lasciare il proprio paese perché perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche e non può farvi ritorno se non a rischio della propria sicurezza e incolumità. Per i dati relativi ai rifugiati a livello mondiale clicca qui.
In Italia a chi viene riconosciuto lo status di rifugiato la questura rilascia un apposito permesso di soggiorno, rinnovabile, della durata di 5 anni. Il titolare di questo permesso ha diritto di:
- svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- entrare nei ruoli del al pubblico impiego.
- iscriversi al servizio sanitario nazionale.
- godere delle prestazioni assistenziali dell’Inps.
- usufruire del sistema di istruzione pubblica.
- ottenere un documento equipollente al passaporto.
- di ricongiungersi con i propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per gli stranieri titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo 5 anni di permanenza in luogo dei 10 previsti per gli stranieri non comunitari.